Bonus facciate Prato 2022

Toscana

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Come funziona con il Bonus Facciate nell anno 2022?
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Bonus Facciate Prato 2022: nasce con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

Aggiornamento: il Bonus Facciate sarà prorogato per il 2022 ma solo al 60%

Fino a poco fa la scadenza naturale del Bonus facciate 90% era fissata al 31 dicembre 2021.

Infatti è stato garantito un anno in più per questo bonus, riducendo però l’aliquota della detrazione al 60%.

Chi accede al Bonus Facciate 2022?

Accedono al Bonus Facciate:

  • Tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di partita IVA
  • Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • Società semplici
  • Associazioni tra professionisti
  • Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

 

Non possono beneficiarne i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva (come i titolari di partita IVA in regime forfettario). L’Agenzia delle Entrate specifica che, ne possono usufruire anche questi se titolari di altri redditi assoggettati ad Irpef o Ires.

L’Agenzia delle Entrate aggiunge che possono beneficiarne non solo i proprietari degli immobili ma anche l’affittuario o il comodatario dello stesso, previa acquisizione del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del locatore

PER QUALI INTERVENTI E’ PREVISTA LA DETRAZIONE DEL BONUS FACCIATE 2022?

Il Bonus Facciate spetta esclusivamente per gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile. Il Bonus può essere usufruito anche per i lavori realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse sono parzialmente visibili.

In particolare, la detrazione è applicabile per:

  • Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • Interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
  • Consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • Interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
  • Sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
  • Rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino

 

Il Bonus Facciate spetta esclusivamente per i lavori effettuati su immobili ricadenti in zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.144/1968).

  • La Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale
  • La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

Gli adempimenti previsti dal Bonus Facciate 

Gli adempimenti necessari per accedere al Bonus Facciate  sono partendo dai pagamenti:

  • Le persone fisiche non titolari di reddito di impresa, dovranno effettuare il pagamento attraverso un bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori
  • Il titolare di reddito di impresa non ha l’obbligo di pagare con il bonifico parlante

Bisognerà indicare:

  • all’interno nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
  • Comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

 

I documenti da conservare sono:

  • Fatture di spesa;
  • Ricevute del bonifico di pagamento;
  • Abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavoro effettuato
  • Copia domanda di accatastamento degli immobili non censiti
  • Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
  • Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
  • Consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile;
  • Per interventi di efficienza energetica, anche asservazione di un tecnico abilitato e attestato di prestazione energetica (APE)

 

COME SI USUFRUISCE DELLA DETRAZIONE PREVISTA DAL BONUS FACCIATE 2022?

Il Bonus Facciate è fruibile sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Il Bonus Facciate non ha limiti in merito agli importi ammessi all’agevolazione.

Come previsto dal decreto Rilancio, art. 121 del Decreto-Legge 17 luglio 2020 n. 77, anche per le spese sostenute nel 2021 è possibile:

  • Lo sconto in fattura
  • La cessione del credito